domenica 14 febbraio 2016

LA CARICA DEGLI IMPRESENTABILI

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della criminalità organizzata  mafiosa o similare
A grandi passi ci avviciniamo alla data delle elezioni amministrative.
Ancora una volta, tra i nomi dei candidati che appaiono sui giornali ci sono quelli di persone che sono notoriamente coinvolte in procedimenti penali.
Desidero ricordare che la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare nel nella seduta del 24 settembre 2014 ha approvato il Codice di autoregolamentazione che istituisce, di fatto, in aggiunta alla incandidabilità, alla ineleggibilità ed alla incompatibilità, una nuova categoria: la impresentabilità delle persone nei cui confronti alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali:
  • Sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio 
  • Siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado
  • Coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali 
  • Coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative ad una serie di seguenti reati specifici quali ad esempio quelli previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, la concussione (articolo 317 c.p.); la corruzione (articoli 318 e 319 c.p.), lo scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.), l’estorsione (articolo 629 c.p.), l’usura (articolo 644 c.p.), il riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e l’impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni), i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.203.
Il Codice prevede anche che i Partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del Codice si impegnino a non presentare come candidati alle elezioni coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni: 
a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del D.lgs 159/2011 così come successivamente modificato e integrato; 
b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
c) abbiano ricoperto la carica di Sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell’art. 143 del TUEL.
C’è ancora un poco di tempo per recepire il Codice si tratterebbe di una scelta importante anche per evitare che i problemi possano venire alla luce dopo le elezioni creando imbarazzo all’eletto e a chi lo ha sostenuto. 
Il testo del Codice lo trovate qui:

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