Sul sito web della Ragioneria generale dello Stato (MEF) è stata pubblicata in questi giorni la Circolare del 10 febbraio 2016, n. 5, concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
La circolare tratta in primo luogo della determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 e i riflessi delle nuove regole sulle previsione di bilancio e di gestione con particolare riguardo alla documentazione (prospetti ex art. 11 comma 11 del D.lgs 118/2011) che dovrà essere allegata al prossimo bilancio degli enti locali e al contenimento della spesa.
Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario dovrà verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l'anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.l e C.2). La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. La circolare rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtù delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali volte a rilevare anche scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica ed eventuali comportamenti elusivi.
Molta attenzione è riservata al monitoraggio.
Pesanti le sanzioni per i Comuni inadempienti:
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province o del fondo di solidarietà comunale per i comuni in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Allo stesso modo, le province della Regione
siciliana e della regione Sardegna inadempienti sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti
erariali. In caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
b) Inoltre l'ente non può impegnare spese correnti, con imputazione all'esercizio successivo a quello
dell'inadempienza, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni imputati all'anno
precedente a quello di riferimento; pertanto, per l'anno 2017, in caso di mancato rispetto dei vincoli
di finanza pubblica 2016, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore agli impegni
effettuati nell'anno 2015, così come risultano dal rendiconto della gestione dell'ente (per le regioni
al netto delle spese per la sanità).
c) Ancora l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ovvero: assunzione di mutui, emissione di prestiti obbligazionari, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -, operazioni di leasing finanziario stipulate dal l 0 gennaio 2015, residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Costituisce indebitamento, altresì, il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia
per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti locali rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari
di contributi agli investimenti finanziati da debito. Non costituiscono indebitamento le operazioni
che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
d) Naturalmente l'ente non potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di questa disposizione.
e) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Il problema è che se il mancato saldo avverrà nel 2016, com'è noto quest'anno ci saranno le elezioni amministrative i molti Comuni con possibile cambio al vertice, a farne le spese saranno i nuovi amministratori....
Per chi volesse leggersi tutta la circolare, comporta di 90 (novanta) pagine la trova qui:
Nessun commento:
Posta un commento