Una interessante Sentenza del TAR Lazio Sezione II di Roma del giorno 11 febbraio 2016, n. 1969 concerne l'ipotesi di imposizione alle ditte partecipanti ad una gara di un determinato CCNL.
Il Collegio giudicante con argomentazioni approfondite ha concluso che "...Ad ogni buono conto fa osservare, in linea generale, che l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, “sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta” (Cons. St., sez. III^, sentenza n. 5597 del 9.12.2015).Anche la c.d. clausola sociale non può imporre all’impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, pertinente all’oggetto dell’appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo (così, ancora, Cons. St., sent. ult. cit.).
Il testo integrale della sentenza lo trovate qui:
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