Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nell’ambito di una sua più ampia riflessione in merito agli effetti prodotti dall'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ex art. 40, c. 9 quater, del D.lgs. 163/2006, con accertamento dell’ imputabilità con dolo all'operatore economico della falsa dichiarazione o falsa documentazione resa ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ha ritenuto che nel caso di utilizzazione successiva dell’attestazione - affetta da falsità- si verifica un distinto ed autonomo fatto illecito, per il quale, per quanto concerne gli eventuali profili sanzionatori, ricorre l’applicazione dell’art. 48, del D.lgs 163/2006.
Poiché l’attestazione di qualificazione è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti a carattere speciale richiesti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche di lavori di importo superiore a Euro 150.000, si è ritenuto che la decadenza dell’attestazione conseguita sulla base di falsa dichiarazione o falsa documentazione, possa produrre effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 48, commi 1 e 2, del D.lgs 163/2006 , in quanto contestabile all'operatore economico la consapevole produzione di un’attestazione di qualificazione affetta da falsità.
In tale circostanza, nel caso di consapevole e volontaria utilizzazione di un’attestazione, affetta da falsità, si profila, infatti, la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 1, dell’art. 48, del d.l.vo 163/2006, con l’attivazione a carico della Stazione appaltante sia degli obblighi sanzionatori ivi previsti sia dell’obbligo di segnalazione verso l’Autorità, ove il soggetto non risulti già essere stato escluso dalla gara.
Occorrerà, tuttavia, che la condotta dell’o.e. sia già stata profilata nell'ambito del procedimento ex art. 40, comma 9 quater, del D.lgs. 163/2006, come dolosa; solo in tal caso, infatti, si ritiene possa venire in evidenza l’ipotesi sanzionatoria ex art. 48 del D.lgs. 163/2006. Si ritiene, infatti, che la nuova ipotesi sanzionabile è confinata ai soli casi di utilizzo della falsa attestazione consapevolmente conseguita con referenze false e, dunque, ai soli casi di imputabilità con dolo, ai sensi del 40 comma 9 quater, del D.lgs 163/2006.
In tal caso, dunque, l’Autorità procederà all'analisi delle partecipazioni dell’o.e. alle gare nell'ultimo quinquennio, a decorrere dal momento di adozione del provvedimento di imputabilità ex art, 40, c. 9 quater, del D.lgs 163/2006, e procederà all'inoltro alle Stazioni appaltanti, che abbiano ricevuto la predette istanze di partecipazione, di una comunicazione finalizzata all'attivazione, a cura delle medesime S.A., della segnalazione necessaria ai fini dell’avvio del procedimento ex art. 48 del D.lgs. 163/2006, che rimarrà di competenza dell’Ufficio Sanzioni di questa Autorità.
Nessun commento:
Posta un commento