lunedì 29 febbraio 2016

IL PARERE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI SUL DDL RECANTE LA DELEGA AL GOVERNO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

La Conferenza Stato-Regioni il 25 febbraio scorso ha espresso un parere favorevole - condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti - sul Ddl delega sulle norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali con documento nel quale, dopo aver considerato:
- la centralità della strategia per l’inclusione sociale attiva nell'ambito della programmazione nazionale e regionale 2014-2020, in coerenza con la Raccomandazione 2008 del Parlamento UE;
- della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che per effetto dei commi 386 e segg. mette a sistema da subito il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) quale misura nazionale di sostegno al reddito per il supporto di percorsi di inclusione sociale attiva per persone e nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità economica e sociale;
- del positivo percorso di collaborazione ormai già intrapreso tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regioni, ANCI e Città Metropolitane al “Tavolo dei programmatori sociali” per strutturare tutte le azioni e definire le scelte strategiche e operative richieste per l’implementazione del SIA su larga scala e per la successiva definizione di un più organico Piano Nazionale per il Contrasto della Povertà;
- del ritardo registrato negli ultimi 15 anni per la definizione dei LEP-Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali, ai sensi dell’art. 117 lett. m. della Costituzione, come novellato con L.Cost. n. 3/2001.
Presa visione:
del disegno di legge “Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” che individua tre ambiti da disciplinare con altrettanti decreti legislativi:
- l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà, definita come LEP;
- la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi;
- il riordino della normativa in materia di interventi e servizi sociali.
La Conferenza ha colto con favore il valore strategico del Disegno di Legge Delega in oggetto per l’intento di riordinare il settore complessivo nel rispetto di principi e criteri direttivi quali quelli espressi ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1, pur dovendo cogliere l’occasione per puntualizzare quanto segue.
1. Il comma 6 dell’art. 1 del DDL Delega destina all'attuazione della delega esclusivamente il Fondo di cui all'art. 1 comma 386 della l. n. 208/2015, come rifinanziato e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni connesse alla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. Si fa presente che gli studi di fattibilità più riconosciuti quotano a circa 6,6-7 miliardi di euro il fabbisogno per una misura universalistica selettiva di sostegno economico al reddito e che, allo stato attuale, la massima dotazione finanziaria è prevista per il 2018 pari a 1,1 miliardi di euro, quindi inferiore al fabbisogno complessivo richiesto per la implementazione di un LEP su tutto il territorio nazionale.
2. Nell'esercizio della delega di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 1 del Disegno di Legge, il Governo dovrà tenere in debito conto le competenze delle Regioni e delle Province Autonome, con la relativa autonomia, in materia di programmazione e organizzazione delle reti integrate di interventi e servizi sociali, fermo restando l’obiettivo di introdurre “disposizioni generali e comuni”, ovvero elementi di omogeneità e criteri di efficienza e di efficacia cui orientare tutti i sistemi regionali. In tal senso si chiede che il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali, di cui alla l. n. 328/2000 possa essere sì oggetto di una intesa in Conferenza Unificata, come già previsto, ma anche oggetto di un iter il più possibile partecipato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in tutte le sue fasi, comprese le fasi successive degli eventuali interventi correttivi.
3. Con riferimento all'obiettivo dichiarato all'art. 1 co. 4 lett.d) di rafforzare la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali da parte dei Comuni, si evidenzia la necessità che i principi generali ispiratori siano volti in particolare a promuovere la maggiore integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e le politiche attive del lavoro.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla luce di quanto sopra ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:
- all'art. 1 co. 2 lett. e), sostituire le parole “in condizioni di fragilità inclusi i beneficiari…” con “in condizione di povertà, beneficiari della misura di cui alla lett. a)”;
- all'art. co. 3 lett. a), dopo la parola “(ISEE)” aggiungere le parole “ai sensi dell’art. 2 co.1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”;
- riformulare l’art. 1 co. 4 lett. a) come segue “a) previsione di organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il MPLPS, con la partecipazione di tutte le Regioni e Province Autonome e delle autonomie locali e dell’INPS, presieduto dal MLPS, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall’istituzione dell’organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;”;
- all'art. 1 co. 4 lett. d) , cassare alla fine del punto le parole “, e definizione di principi generali per l’individuazione degli ambiti medesimi”;
- all'art. 1 co. 7, dopo le parole “il Governo può adottare” aggiungere le parole “previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281,”.
Il testo della bozza di Disegno di legge la trovate qui:


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