All'albo pretorio del Comune di Sabaudia il 15 febbraio è stata pubblicata la determinazione del settore Urbanistica n. 1 in pari data (una volta tanto un atto è pubblicato lo stesso giorno della sua adozione) recante come oggetto: “Emissione dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, per il compendio immobiliare sito in via Biancamano (Foglio 100 mappali 50,115,124,213, 214 e 1062 –ora mappale 1103) Conclusione del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. avvisato con nota del 9 novembre 2015 prot. 28535.
Dal dispositivo dell’atto si apprende che:
- viene ordinata la sospensione nonché l’immediata interruzione delle opere in corso ed in divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi e la trascrizione a tal fine nei registri immobiliari;
- viene altresì dato atto che trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento tutte le unità immobiliari facenti parte del compendio di via Biancamano meglio sopra specificate saranno acquisite al patrimonio disponibile del Comune;
- viene annullato il permesso di costruire n. 213/2005 e con esso la presa d’atto di denuncia di inizio attività e il certificato di agibilità.
Al riguardo per comprendere la vicenda si riportano alcune delle norme richiamate:
L’art. 30 del D.P.R. 380/2001 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, contiene la definizione di Lottizzazione abusiva (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109): « Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».
A sua volta la regione Lazio con la L.R. n. 15/2008 all'art. 15 commi 2 e 3 ha stabilito che: «Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma 1, l’opera e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’atto di accertamento dell’inottemperanza all'ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall'ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all'amministrazione. L’atto di accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche è eseguita gratuitamente. L’accertamento dell’inottemperanza comporta, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, in relazione all'entità delle opere».
La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 40924 del 19 novembre 2010, ha affermato che l’ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, Indipendentemente dalla notifica all'interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà poiché la notifica all'interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza è unicamente il titolo necessario per l’immissione in possesso dell’ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di acquisizione.
Una volta acquisito definitivamente l'immobile è possibile anche che si proceda alla sua demolizione.
Una volta acquisito definitivamente l'immobile è possibile anche che si proceda alla sua demolizione.
Gli interessati potranno fare ricorso al TAR entro 60 giorni dall'adozione dell’atto ovvero presentare ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.
Comunque i proprietari dei villini e la società costruttrice hanno già avviato un ricorso civile contro il Comune di Sabaudia, il Sindaco, l'assessore all'Urbanistica, diversi tecnici, che rischia di estendersi anche ad alcuni ex consiglieri comunali per chiedere la loro condanna a un risarcimento danni quantificato in circa 6 milioni di euro complessivi.
La questione ritengo che non finirà qui per i rilevanti interessi coinvolti e per le implicazioni non solamente urbanistiche della vicenda che ha inizio nel 2004.
Il testo integrale dell'atto in questione si può scaricare qui:
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