giovedì 25 febbraio 2016

IN DISCUSSIONE OGGI ALLA CAMERA LA LEGGE SUL CONFLITTO DI INTERESSI, TRATTA ANCHE DEGLI ENTI LOCALI

Oggi in Aula alla Camera dei deputati torna l'esame del testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni in materia di conflitti di interessi (A.C. 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652, 3426.
Si tratta di un provvedimento atteso da tempo 
La materia è attualmente oggetto della legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, nonché del decreto-legge n. 233 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 261 del 2004, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. 
La proposta in esame non provvede all'abrogazione espressa delle predette leggi, le quali risulterebbero pertanto abrogate implicitamente ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale (secondo cui « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore ».
Molto precise le norme che riguardano i membri del Parlamento, speriamo che vengano approvate presto e che vengano fatte rispettare.
La proposta di legge reca un contenuto omogeneo, riferito alla materia dei conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo a livello statale, regionale e locale, anche se per quest'ultimo aspetto è prevista dall'art. 4 una delega al Governo: ". Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dalla Commissione di cui all’articolo 9 nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo".
Il testo sottoposto all'approvazione lo trovate qui:
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl&idlegislatura=17&codice=17PDL0025340




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