Mentre l'Aula del Senato prosegue la discussione sulle unioni civili, la Commissione sanità è stata convocata per martedì 16 febbraio per iniziare l'esame della proposta di legge n, 2224 (già approvata dalla camera in prima lettura) concerne la sicurezza delle cure sanitarie, la responsabilità professionale del personale sanitario e la responsabilità delle strutture in cui esso operi. Si tratta di un provvedimento molto importante che stabilisce ad esempio le modalità per garantire ai cittadini il diritto alla salute affidando ai difensori civici tale compito. E' prevista in ogni regione l'istituzione di u centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sugli errori sanitari e sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità.
Il comma 1 dell'articolo 4 afferma il principio che le prestazioni sanitarie (erogate dalle strutture pubbliche e private) sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il successivo comma 2 prevede che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Secondo gli uffici del Senato sembrerebbe opportuno chiarire la nozione di "documentazione clinica" e se essa comprenda, tra l'altro, anche la documentazione relativa alle forme di assistenza sanitaria domiciliare.
Molte norme riguardano la responsabilità del personale medico e delle strutture sanitarie.
Il terzo periodo del comma 5 dell'art. 9 prevede che per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, vieta che l’esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, sia preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti ed esclude la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi per incarichi superiori. Sembrerebbe opportuno chiarire se tali divieti riguardino, con riferimento ai sanitari che intendano transitare in una struttura pubblica o quantomeno con riferimento ai sanitari nel frattempo transitati in una struttura pubblica, anche i casi in cui l'accoglimento della domanda di rivalsa sia stato in favore di una struttura privata.
Viene sviluppato il sistema di audit anche in relazione a quanto previsto dalla L. 208/2015 e al D.M. 11 dicembre 2009 che prevede la raccolta delle denunce dei sinistri su tutto il territorio nazionale.
Un testo abbastanza buono che comunque dovrà essere ulteriormente migliorato in sede di discussione; peraltro quando ci sarà una sola Camera come si farà?
Il testo del disegno di legge lo trovate qui:
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