domenica 28 febbraio 2016

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE ALL'ESAME DEL SENATO

Senato: Sala Pannini
Presso la Commissione affari costituzionali del Senato proseguirà la prossima settimana l'esame del disegno di legge A.S. 1870 riguardante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell' impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"già approvato dalla camera il 9 aprile 2015. 
Il Terzo settore è stato finora disciplinato in maniera in qualche misura frammentata, talché la normativa vigente va ricostruita riferendosi (oltre alle norme di carattere generale contenute nel Codice civile) a molteplici interventi legislativi settoriali succedutisi nel tempo, anche di natura tributaria e fiscale. L'elemento (tuttavia parziale) comune al Terzo settore pare risultare la caratterizzazione in negativo: l'assenza di fini di lucro.
Il variegato spettro di soggetti del non profit comprende più figure. Possono ricordarsi: - le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la cui regolamentazione e regime fiscale sono dettati dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"); - le associazioni del volontariato, disciplinate dalla legge n. 266 del 1991 ("Legge quadro sul volontariato"); - le cooperative sociali, di cui alla legge n. 381 del 1991 ("Disciplina delle cooperative sociali"); - le fondazioni ex-bancarie, disciplinate dal decreto legislativo n. 153 del 1999 ("Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461"); - le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 383 del 2000 ("Disciplina delle associazioni di promozione sociale"); - le imprese sociali, oggetto della legge n. 118 del 2005 ("Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale"), indi del decreto legislativo n. 155 del 2006, in cui figurano soggetti con differenti connotazioni giuridiche ma che svolgono la propria attività, anche imprenditoriale, al di fuori della logica del profitto propria del mercato, con l'elemento unificante rappresentato proprio dall'assenza di fine di lucro, vale a dire dalla mancata redistribuzione degli utili tra gli associati.
Con la proposta in esame si propone al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
Il testo del disegno di legge lo trovate qui:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00912363.pdf

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