domenica 14 febbraio 2016

PIU' ATTENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI

Un altro punto importante è rappresentato dalle Cooperative sociali: l’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa del Codice dei contratti, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; secondo la giurisprudenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater,9 dicembre 2008, n. 11093) non può ammettersi che l’utilizzo dello strumento della convenzione possa consentire una completa deroga al generale obbligo di confronto concorrenziale: infatti, in caso di utilizzo di risorse pubbliche per l’individuazione di un soggetto privato a cui affidare lo svolgimento dei servizi per la pubblica amministrazione, occorre, comunque, il ricorso ad un confronto nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio. 
Allo scopo di fare chiarezza l’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, forniture e servizi (AVCP) nel 2012 aveva già emanato delle Linee guida; ora, dopo i noti fatti di Roma che hanno coinvolto proprio il settore delle cooperative sociali l’ANAC con deliberazione n. 32 in data 20 gennaio 2016, pubblicata sulla G.U. n.30/2016 ha determinato delle nuove linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali recependo la più recente giurisprudenza amministrativa e introducendo fortemente il metodo della programmazione.



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