Sempre più di frequente nelle leggi e nei provvedimenti troviamo il riferimento all'adeguatezza.
Da anni nel mondo anglosassone e in particolare negli Stati uniti si parla di "adeguacy" intenendo con questo termine la capacità di una organizzazione ai assicurare una determinata funzione o servizio, ma il termine attiene anche alla congruità.
Il principio di adeguatezza, nel campo del diritto amministrativo indica che l'entità organizzativa che è potenzialmente titolare di una potestà amministrativa, deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà; l'adeguatezza va considerata sia rispetto al singolo ente, sia rispetto all'ente associato con altri enti, per l'esercizio delle funzioni amministrative.
Dal combinato di questo principio con il principio di sussidiarietà, si ricava che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore.
Rientra pertanto in questo principio l'affidamento di alcune funzioni fondamentali agli enti di area vasta in quanto solamente lì può essere prevista una organizzazione appunto adeguata a svolgere alcune di essere come ad esempio quella relativa alla gestione di taluni servizi pubblici.
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