lunedì 29 febbraio 2016

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA BOZZA DI DPR SULLA DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto una bozza di DPR recante la “disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” . Il provvedimento si compone di 31 articoli, suddivisi in sei titoli - ovvero il Titolo I (“Disposizioni generali”), il Titolo II (“Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto”), il Titolo III (“Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti”), il Titolo IV (“Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti”), il Titolo V (“Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica”) ed il Titolo VI (“Disposizioni transitorie e finali”) - e di 9 allegati, relativi alla “caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo” (allegato 1), alle “procedure di campionamento in fase di progettazione” (allegato 2), alle “normali pratiche industriali” (allegato 3), alle “procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e di accertamento delle qualità ambientali” (allegato 4), ai “piani di utilizzo” (allegato 5), al “documento di trasporto” (allegato 6), alla D.A.U., ovvero la “dichiarazione di avvenuto utilizzo” (allegato 7), alle “procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni” (allegato 8) nonché alla “procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica” (allegato 9).
Con la nota del 2 febbraio 2016, il Ministero proponente ha trasmesso la bozza di DPR al Consiglio di stato per il parere.
Con Sentenza n. 390/2016 la Sezione consultiva ha  sottolineato che il decreto non si limita ad un complessivo riordino della materia ma prevede anche delle innovazioni rispetto alla previgente disciplina e, segnatamente: l’individuazione di definizioni “più chiare e coordinate” con quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006; l’esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di “terre e rocce da scavo”; una disciplina “più chiara e dettagliata” del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti; l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni, al contrario di quanto in precedenza stabilito dal d.m. n. 161 del 2012; una procedura “più spedita” per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti per poter essere qualificate sottoprodotti, attraverso il modello del “controllo ex post”, basato su meccanismi di autodichiarazione da parte degli operatori economici; la possibilità, per il proponente, di chiedere all’ARPA o APPA territorialmente competente di validare in via preliminare il piano di utilizzo e di effettuare lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dalla legge per le terre e le rocce qualificate come sottoprodotti, generate in cantieri di grandi dimensioni; l'introduzione di tempi certi (60 giorni) per lo svolgimento delle attività di analisi affidate all’ARPA e all’ APPA; la possibilità, per il soggetto interessato, di richiedere l’intervento sostitutivo a organi dell’Amministrazione dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente a quelle dell’ARPA o APPA, nel caso in cui tali agenzie siano inadempienti; una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la definizione delle condizioni in presenza delle quali è consentito l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate; nonché l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e per la caratterizzazione dei terreni nei siti oggetto di bonifica.
La Sezione ha ritenuto  che l’atto normativo in esame, complessivamente considerato, meriti parere favorevole con alcune condizioni, 
Per leggere il parere lo trovate qui:

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