Nonostante gli obblighi stabiliti da tempo molti Comuni si sono attardati e non hanno provveduto a costituire le unioni di acquisto entro il 2015.
Con l'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 208/2015) le cose si sono complicate perché ora i Comuni sono vincolati a fare gli acquisti superiori a 40.000 euro tramite le Unioni d'acquisto, oppure tramite gli enti aggregatori o la CONSIP, cui sono stati attribuiti ulteriori compiti chiudendo nel contempo molte possibilità di elusione da parte dei Comuni.
Per gli acquisti sotto i 40.000 euro la legge di stabilità spinge a provvedere tramite il Mercato Elettronico della P.A. ed infine per quelli sotto i mille euro a procedere con il conto economale.
A questo punto molti Comuni hanno pensato bene per evitare la Consip di costituire delle Unioni di Comuni di piccole dimensioni: con due o tre comuni in modo da assicurare formalmente il rispetto della legge.
Di fatto in questo modo non si raggiungono i risultati in termini di economia né di qualità in quanto rispetto a quelle della Consip si tratta di gare di modesta entità.
Peraltro la Corte dei Conti già in data 1° dicembre ha adottato un provvedimento con cui ha criticato pesantemente tutta la gestione delle unioni di acquisto ritenendo che le procedure seguite e la loro organizzazione siano inadeguate ai compiti affidati.
E' augurabile che al più presto queste Unioni di acquisto surrettizie vengano mandate in pensione e che gli acquisti siano affidati ai nuovi enti di area vasta o agli enti aggregatori che, anche se sono ancora in una fase di avvio, potrebbero garantire ottimi risultati come confermato già dalle esperienze fatte dalle regioni con le centrali uniche di acquisto per le ASL.
Tra l'altro in qualche caso quale sede per l'ufficio dell'Unione di acquisti viene scelto un Comune che non possiede neanche un Settore specifico specializzato nelle procedure di acquistò.
A quelli che ancora non hanno provveduto ritengo che sia opportuno raccomandare di rivolgersi direttamente alla CONSIP.
Restano fuori da questi interventi le procedure relative ai lavori pubblici (nella legge 208/2015 è previsto che anche per le manutenzioni possa provvedere la CONSIP ma non sembra ancora organizzata), così alla fine queste Unioni di acquisto dovrebbero funzionare solo per i lavori pubblici? O forse vengono costituite proprio per questo?
Con l'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 208/2015) le cose si sono complicate perché ora i Comuni sono vincolati a fare gli acquisti superiori a 40.000 euro tramite le Unioni d'acquisto, oppure tramite gli enti aggregatori o la CONSIP, cui sono stati attribuiti ulteriori compiti chiudendo nel contempo molte possibilità di elusione da parte dei Comuni.
Per gli acquisti sotto i 40.000 euro la legge di stabilità spinge a provvedere tramite il Mercato Elettronico della P.A. ed infine per quelli sotto i mille euro a procedere con il conto economale.
A questo punto molti Comuni hanno pensato bene per evitare la Consip di costituire delle Unioni di Comuni di piccole dimensioni: con due o tre comuni in modo da assicurare formalmente il rispetto della legge.
Di fatto in questo modo non si raggiungono i risultati in termini di economia né di qualità in quanto rispetto a quelle della Consip si tratta di gare di modesta entità.
Peraltro la Corte dei Conti già in data 1° dicembre ha adottato un provvedimento con cui ha criticato pesantemente tutta la gestione delle unioni di acquisto ritenendo che le procedure seguite e la loro organizzazione siano inadeguate ai compiti affidati.
E' augurabile che al più presto queste Unioni di acquisto surrettizie vengano mandate in pensione e che gli acquisti siano affidati ai nuovi enti di area vasta o agli enti aggregatori che, anche se sono ancora in una fase di avvio, potrebbero garantire ottimi risultati come confermato già dalle esperienze fatte dalle regioni con le centrali uniche di acquisto per le ASL.
Tra l'altro in qualche caso quale sede per l'ufficio dell'Unione di acquisti viene scelto un Comune che non possiede neanche un Settore specifico specializzato nelle procedure di acquistò.
Restano fuori da questi interventi le procedure relative ai lavori pubblici (nella legge 208/2015 è previsto che anche per le manutenzioni possa provvedere la CONSIP ma non sembra ancora organizzata), così alla fine queste Unioni di acquisto dovrebbero funzionare solo per i lavori pubblici? O forse vengono costituite proprio per questo?
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