domenica 6 settembre 2015

MAKE OR BUY - L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Qualsiasi imprenditore quando deve fare qualcosa si pone la domanda se è opportuno produrla direttamente o acquistarla all'esterno. Naturalmente l'imprenditore privato effettua una analisi dei costi e dei vantaggi diretti ed indiretti comparando le due possibilità. Non sempre si comporta nello stesso modo l'amministratore pubblico. Per molti anni la P.A. ha prodotto moltissimi beni "in economia" con risultati molto apprezzabili. Ora è di moda l’esternalizzazione (outsourcing), un concetto che appartiene alla scienza dell’amministrazione e descrive un processo di trasferimento all’esterno della pubblica amministrazione di compiti ed attività prima svolti dalla P.A. Preliminarmente all’assunzione di una scelta per una esternalizzazione strategica occorre disporre di una valutazione del contesto, di una analisi precisa delle disposizioni in materia e di una valutazione costi benefici, nonché delle eventuali riorganizzazioni interne che devono avvenire nel rispetto del principio del buon andamento. Naturalmente il fatto che alcune attività non siano più svolte direttamente dall’ente locale non significa che vi sia una riduzione della sfera pubblica in quanto l’amministrazione semplicemente si trasforma da ente che gestisce direttamente ad amministrazione che programma, dirige e controlla. L’art. 24 comma 8 della legge 448/2001 stabilisce che «Gli enti locali devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di attuare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale». L’art. 29 della già citata L. 448/2001 stabilisce anche che l’affidamento del servizio debba avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica. La Corte Costituzionale (Sentenza n. 29/1995, n. 277/2005, n. 226/1998) e il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sentenza n. 6073/2001) hanno ritenuto che ove non si conseguano benefici in termini di efficienza ed efficacia la scelta di esternalizzare appare illegittima. La recente Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione ha posto nuovi vincoli in merito alle procedure di affidamento. Alla scadenza del contratto occorrerà fare una analisi sui risultati ottenuti in termini economici e di qualità del servizio per valutare l’opportunità di mantenere tale scelta oppure se non sia opportuno re-internalizzarne (insourcing) la gestione. Taluni amministratori  comunali preferiscono affidare all'esterno la gestione di alcuni servizi (se non tutti) pensando di avere meno problemi (ma la responsabilità del controllo rimane sempre a loro) e pensando di poter ottenere qualche assunzione clientelare dal gestore del servizio. Il problema sono purtroppo alcuni dirigenti (o presunti tali) che avallano queste scelte senza effettuare le analisi del caso. Si tratta di scelte non condivisibili e che alla lunga non pagano.  

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