La Sezione di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti con sentenza n. 3472015 ha ritenuto responsabile il Sindaco di un Comune in via sussidiaria rispetto agli amministratori di una società partecipata in quanto socio di maggioranza (al 95%) della società, per omesso perdurante controllo della gestione di un contributo comunitario erogato in favore della società partecipata. Stante la partecipazione maggioritaria del Comune, il Sindaco
rappresentava, quindi, la totalità dell’Assemblea alla quale la legge riserva, tra l’altro, l’approvazione dei bilanci. Egli, pertanto, essendo tenuto in detta
veste all’approvazione dei bilanci stessi era direttamente a conoscenza di tutta
l’attività sociale e segnatamente della situazione di inadempimento in cui
versava la Società. Il Consiglio comunale, in assenza di
un’apposita convocazione, non poteva effettuare alcuna valutazione
sull’attività svolta dalla Società, sugli adempimenti cui la Società era tenuta
in base alla Convenzione e segnatamente sull’adempimento dell’obbligo di
trasferire i contributi alla società interessata.
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