venerdì 25 settembre 2015

UNA INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI INCANDIDABILITA' PREVISTA DALL'ART. 143 DEL TUEL NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI DEI COMUNI IL CUI CONSIGLIO SIA STATO SCIOLTO PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA


In questi giorni è stata pubblicata una interessante sentenza della cassazione Civile del 5 giugno scorso, n. 18696 sulla incandidabilità prevista dall’art. 143 TUEL nei confronti degli amministratori dei Comuni il cui Consiglio sia stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il Ministero dell'Interno aveva avviato presso il tribunale di *** il procedimento per la  declaratoria di incandidabilità di sette persone che a vario titolo erano stati amministratori di quel Comune ma il tribunale ha dichiarando incandidabili solo due, rigettando la domanda nei confronti degli altri. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso avverso il decreto e la Corte d'appello, tenuto conto che si erano già svolti due turni elettorali ha ritenuto che non potesse più trovare applicazione la misura di carattere preventivo e sanzionatoria della incandidabilità.  A seguito del nuovo ricorso della Procura generale presso la Corte d' appello e dello stesso Ministero,  la Corte di Cassazione ha ritenuto  di accogliere le argomentazioni portate dai controinteressati secondo cui il ricorso del Ministero dell'Interno era stato presentato fuori termine. Molto interessante la question affrontata circa l'oggetto della incandidabilità: a quale elezioni si riferisce al primo turno elettorale dello stesso ente? A quelle regionali, comunali, o circoscrizionali? La risposta delle Corte è stata ovviamente, in base alla legge, a tutte, limitatamente al primo turno elettorale di ciascuna di esse successivo allo scioglimento, qualora la loro incandidabilità sia stata dichiarata con provvedimento definitivo. Pertanto secondo la Corte il fatto che siano state tenute delle elezioni nelle more dell'adozione del provvedimento non sminuisce il valore della sanzione che assume piena validità non appena divenuto definitivo; vale cioè per le prime elezioni successive per ciascun livello di ente. Una sentenza di grande interesse e be argomentata.
Chi vuole può leggerla qui:

Nessun commento:

Posta un commento