domenica 13 settembre 2015

IL 31 DICEMBRE SCADE IL TERMINE PER I COMUNI FINO A 5000 ABITANTI PER DISPORRE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA O IN UNIONE LE FUNZIONI FONDAMENTALI ALLO SCOPO DI CONTENERE LE SPESE

L'orazione di Pericle
In base alla legge le funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti dovrebbero obbligatoriamente essere esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione.
La scadenza del termine per provvedere è fissata al 31 dicembre 2015, ma il termine è prossimo e pochissimi Comuni si sono attivati.  Nel caso di Comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane il limite scende a 3.000 abitanti. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali (e statistici vedi l bis), nell’esercizio delle funzioni di competenza statale»;
l bis) i servizi in materia statistica.
I Comuni appartenenti alle categorie superiori anche se non sono obbligati posso scegliere di stipulare convezioni od altre forme di gestione delle loro funzioni fondamentali con altri enti locali viciniori per contenere le spese.
Ricordiamo che ogni  Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica ai sensi dell’art. 14 del TUEL, inoltre il Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL in qualità di ufficiale di Governo ha compiti in materia di sicurezza pubblica e di Protezione civile.

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