venerdì 11 settembre 2015

I REFERENDUM COMUNALI

Il referendum nei Comuni è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi attuando una forma di democrazia diretta.
Si tratta di un Istituto giuridico in virtù del quale il popolo viene chiamato alle urne per esprimersi su questioni istituzionali e politiche essenziali.
Può essere di vari tipi:
- Abrogativo, indetto per abrogare una legge o alcune sue disposizioni
- Propositivo, indetto per avanzare proposte di legge

- Deliberativo, previsto da alcuni Statuti per consentire ai cittadini di approvare direttamente atti nel rispetto del principio della sovranità popolare
In ogni caso la materia deve essere prevista e disciplinata dallo Statuto comunale.
Il referendum può essere indetto a seguito di richiesta di un numero di cittadini variabile da Comune a Comune, quasi sempre è richiesta anche la costituzione di un comitato promotore.
Il referendum consultivo può essere indetto anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.
I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali Consiglio comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
a) Bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
b) Attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie;
c) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
d) Disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.
Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell’arco della durata in carica del medesimo Consiglio comunale e, comunque, nell’arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.
È opportuno che ogni Comune approvi un regolamento per la disciplina del referendum.

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