mercoledì 2 settembre 2015

IL SINDACO CHE VORREI


La prossima primavera i cittadini di molti Comuni della provincia di Latina saranno chiamati ad eleggere un nuovo Sindaco.
Naturalmente la cosa più importante per ogni partito, lista civica o movimento, è quella di predisporre un programma elettorale che però è una questione specifica di ciascun Comune e sulla quale non voglio entrare, anche se, a mio parere, rappresenta un aspetto molto importante per la successiva scelta del candidato. 
Leggo sulla stampa che in molte città, pur non avendo ancora predisposto un programma (ma neanche parlato di cosa si voglia fare), già si pensa a dei nomi senza considerare naturalmente se poi saranno adatti a portare avanti il programma che sarà scelto. 
Penso che comunque possa essere utile disegnare il profilo che, sempre secondo me, dovrebbero avere questi candidati. 
In primo luogo, anche se può sembrare pleonastico e se la legge attuale non prevede vincoli, a mio parere, la persona prescelta deve essere residente nella città dove si vuole candidare; non condivido la scelta di persone famose che abitano in un altro Comune e che, senza alcuna o scarsa conoscenza dei luoghi e dei problemi si offrono come amministratori, anche perché poi, salvo rare eccezioni, falliscono o divengono facilmente preda dei soliti noti. 
Naturalmente il soggetto prescelto deve essere in possesso dei requisiti di legge: candidabilità, eleggibilità, assenza di incompatibilità, ma non deve essere neanche “impresentabile” come indicato dalla Commissione sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere con il famoso Codice del 24 settembre 2014[1]
I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche sempre in base alle previsioni del predetto codice si dovrebbero impegnare, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni comunali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;
b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.
All’elenco di chi non può essere candidato aggiungerei, anche l’ampia casistica contenuta nell’Atto di Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 in data 10 giugno 2015 formulato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Escluderei dalla possibilità di essere candidati anche gli eletti agli Organi dell’U.E., al Parlamento, alla Regione (e perché no, anche in altri Comuni) in quanto si tratta di persone che hanno chiesto il voto agli elettori instaurando un rapporto di fiducia basato sulla loro persona, per cui abbandonare il posto per il quale sono stati eletti per un altro, potrebbe apparire a molti elettori come una mancanza di rispetto nei loro confronti.
Per alcuni Comuni vengono fatti anche nomi di persone appartenenti alla cosiddetta società civile (imprenditori, generali, artisti, ecc.) che mai si sono occupate di amministrazione di un ente locale, questo è un bene per certi aspetti, ma desidero ricordare che il Comune è un’azienda molto complessa con funzioni assai vaste, notevoli responsabilità ed una pluralità di stakeholders, per cui chi fosse senza esperienza specifica, ma volesse intraprendere questa strada è bene che inizi a prepararsi in maniera adeguata, altrimenti rischia di far male a se stesso e alla città. In ogni caso, poiché le norme interne di alcuni partiti prevedono procedure per la scelta del candidato a Sindaco, come ad esempio le primarie, nel caso in cui si decidesse di seguire una strada diversa è opportuno che la questione sia sottoposta all’assemblea degli iscritti che l’approvi con una maggioranza qualificata per evitare spaccature all’interno del loro partito come purtroppo già avvenuto di recente nel PD di Sabaudia, di Cisterna, ecc.
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[1]Sono impresentabili coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:
a) delitti consumati o tentati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
b) delitti consumati o tentati, così specificati: concussione (articolo 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 c.p.); istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.); delitti di cui all'articolo 322-bis c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;
c) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 391-bis c.p.);
d) scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.);
e) estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.);
f) riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);
g) fraudolento trasferimento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n.356);
h) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
i) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);
j) nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n.203.

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