L' Art. 24 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con legge 89/2014 contiene disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni stabilendo tra l'altro che all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'Agenzia del demanio deve verificare la corrispondenza dei fabbisogni di immobili comunicati da ogni amministrazione con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica inserendo dopo le parole: « b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’ Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni». Quindi, da una parte l'Agenzia del Demanio non si può attivare autonomamente, ma solo su richiesta delle amministrazioni le quali però prioritariamente devono rivolgersi appunto all'Agenzia del demanio per qualsiasi loro esigenza locativa. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio. Dall'altra parte le pubbliche amministrazioni devono verificare se i canoni di locazione attiva (cioè quelli degli immobili dati in locazione o in concessione) siano congrui rispetto al mercato, fatte salvi i casi di attività di carattere sociale. E' quindi necessaria una analisi approfondita eliminando tutte le sacche di clientelismo presenti spesso anche dove nessuno se lo aspetterebbe. E' opportuno infine incrociare i dati degli immobili iscritti all'inventario con quelli locati per verificare se per caso ce ne siano di inutilizzati, anche perchè la responsabilità contabile comunque sarebbe evidente. In alcuni casi, con le dovute attenzioni sarebbe opportuno verificare se è necessario che una amministrazione pubblica che gestisce servizi o una azienda partecipata debbano aver sede presso un centro direzionale anche se l'affitto è congruo. L'Azienda ASL Latina ha affrontato il problema nel documento contenente il Piano strategico.
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