mercoledì 4 marzo 2015

PUBBLICATO L'AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AGGREGATORI, LA NUOVA FIGURA INTRODOTTA PER GLI ACQUISTI ANCHE DEGLI EE.LL.

Il D.L. 66/2014, convertito in legge con modificazioni con la L. 89/2014 all' Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) pone l’obiettivo di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi delle stazioni appaltanti mediante l’ampliamento del ricorso alle centrali di committenza, quale strumento che, attraverso l’aggregazione della domanda, consenta un efficientamento delle procedure di acquisto creando un piano nazionale coordinato del procurement pubblico. Gli effetti di risparmio relativi alle misure di contenimento previste dall’articolo sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi prevista all’art. 8. Nello specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue. Comma 1 - L’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora in avanti, AVCP), di un Elenco dei soggetti aggregatori - di cui fanno parte Consip, nella sua qualità di centrale di committenza nazionale, e una centrale di committenza per ciascuna regione – può ampiamente essere fronteggiata nell’ambito delle esistenti risorse umane, strumentali e finanziarie della predetta Autorità. Comma 2 – Prevede la costituzione, con apposito d.P.C.M., del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Trattandosi di una forma di coordinamento delle centrali di committenza di cui ai commi 1 e 2, la norma non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Comma 3 - Prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano individuate le gare che, in base alle categoria di beni e servizi che si intendono acquistare e al loro valore, non possono esser svolte dalle singole amministrazioni ma devono, invece, essere gestite da una centrale di committenza quale soggetto che, attraverso la professionalizzazione della commessa pubblica e l’aggregazione della spesa, consente una maggiore economicità ed efficacia delle acquisizioni. A ciò si deve aggiungere anche il minor aggravio amministrativo ed economico per le amministrazioni che non dovranno gestire autonomamente le procedure di gara. Comma 4 - Perfezionando e ampliando quanto già previsto dal comma 3-bis dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici, prevede obblighi di centralizzazione degli acquisti a carico dei comuni la cui domanda non sia sufficientemente ampia da creare massa critica. La gestione aggregata della spesa consente di ottenere una maggiore economicità degli acquisti, oltre che un minor aggravio amministrativo e risparmi di spesa per i singoli enti in seguito al minor ricorso a procedure autonome di acquisto. Commi 5 e 6 - Stabiliscono l’obbligo per le regioni di designare un soggetto aggregatore ovvero la facoltà di ricorrere a Consip, che svolgerebbe anche le funzioni di centrale di committenza regionale per i territori in cui non sia stata costituita o designata una centrale di committenza. Commi 7 a 8 - Prevede che, a partire dal 1° ottobre 2014, l’AVCP, attraverso la Banca dati dei contratti pubblici, fornisca alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza. Tali prezzi sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Questa attività, foriera di garantire maggiori livelli di economicità nelle acquisizioni di beni e servizi, può essere svolta dall’AVCP nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Comma 9 - Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori. Il fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, ipotizzando che, per effetto delle misure previste dal presente articolo, le procedure di acquisto centralizzate si diffondano nel tempo. Comma 10 - Prevede la destinazione, per l’anno 2014, di una quota degli avanzi di gestione, conseguiti negli anni 2012 e 2013, di cui all’articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite di 5 milioni di euro, al finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L'ANAC con propria determinazione n. 272015 ha pubblicato l'avviso per l'iscrizione all'elenco e la relativa modulistica.

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