martedì 31 marzo 2015

LA CONCESSIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PARCHEGGIO

Alcuni Comuni, privi talora di un Piano parcheggi ai sensi dell'art. 5 della L. 122/89,  di recente hanno indetto delle gare per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. Com’è noto questo servizio potrebbe essere svolto in gestione diretta od esternalizzato, ma negli atti di indirizzo adottati dalle Giunte municipali non si rinviene alcuna argomentazione posta alla base della scelta di esternalizzare il servizio: non viene citata una relazione relativa ai risultati ottenuti a seguito del precedente affidamento all’esterno, alle eventuali criticità riscontrate, alle somme introitate, ecc. Di fatto, tenendo presente quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs 16372006, viene attuata una concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale l’amministrazione aggiudicatrice affida la gestione di un servizio ad un operatore economico: il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto essendo autorizzato a richiedere quale corrispettivo un prezzo. Di fatto viene attuata una traslazione del rischio dall'ente al privato, che spesso non ha una adeguata certezza sugli introiti attesi. Dagli atti pubblicati non si rinviene neanche l’indicazione della individuazione delle aree destinate alla sosta libera e quindi esentate dal ticket, né (se non indirettamente di quelle riservate alle persone con deambulazione sensibilmente ridotta). La durata della concessione, sia pur in qualche caso prevista per più di dieci anni appare eccessiva in quanto di gran lunga superiore a quella delle Giunta che ha indetto la gara e di quella che la seguirà; il valore del contratto nonché gli oneri richiesti rischiano di escludere le piccole e medie imprese che invece in base all'art.1 della Direttiva UE 23/2014 hanno ricevuto una particolare attenzione dal legislatore europeo proprio in quanto questi operatori economici fino ad ora sono stati privati dei loro diritti nell’ambito del mercato interno, perdendo importanti opportunità commerciali. In qualche caso sarebbe stato opportuno che fosse stata data applicazione al D.M. 11 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Decreto del Ministero per i problemi delle aree urbane del 15 novembre 1993. Restano talora escluse alcune aree già adibite a parcheggio...e non viene affrontato il problema di un parcheggio attrezzato destinato ai camper, roulotte, ecc.   

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