Alcuni Comuni, privi talora di un Piano parcheggi ai sensi dell'art. 5 della L. 122/89, di recente hanno
indetto delle gare per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
dei parcheggi pubblici a pagamento. Com’è noto questo servizio potrebbe essere
svolto in gestione diretta od esternalizzato, ma negli atti di indirizzo
adottati dalle Giunte municipali non si rinviene alcuna argomentazione posta
alla base della scelta di esternalizzare il servizio: non viene citata una
relazione relativa ai risultati ottenuti a seguito del precedente affidamento
all’esterno, alle eventuali criticità riscontrate, alle somme introitate, ecc. Di
fatto, tenendo presente quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs 16372006, viene attuata una concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in
virtù del quale l’amministrazione aggiudicatrice affida la gestione di un servizio
ad un operatore economico: il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi oggetto del contratto essendo autorizzato a richiedere quale
corrispettivo un prezzo. Di fatto viene attuata una traslazione del rischio dall'ente al privato, che spesso non ha una adeguata certezza sugli introiti attesi. Dagli atti pubblicati non si rinviene neanche l’indicazione
della individuazione delle aree destinate alla sosta libera e quindi esentate
dal ticket, né (se non indirettamente di quelle riservate alle persone con
deambulazione sensibilmente ridotta). La durata della concessione, sia pur in
qualche caso prevista per più di dieci anni appare eccessiva in quanto di gran
lunga superiore a quella delle Giunta che ha indetto la gara e di quella che la seguirà; il
valore del contratto nonché gli oneri richiesti rischiano di escludere le
piccole e medie imprese che invece in base all'art.1 della Direttiva UE 23/2014 hanno
ricevuto una particolare attenzione dal legislatore europeo proprio in quanto questi
operatori economici fino ad ora sono stati privati dei loro diritti nell’ambito
del mercato interno, perdendo importanti opportunità commerciali. In qualche caso sarebbe stato opportuno che fosse stata data applicazione al D.M. 11 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Decreto del Ministero per i problemi delle aree urbane del 15 novembre 1993. Restano talora escluse alcune aree già adibite a parcheggio...e non viene affrontato il problema di un parcheggio attrezzato destinato ai camper, roulotte, ecc.
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