mercoledì 25 marzo 2015

LE SOCIETA' PARTECIPATE, IL DENTE BATTE....

Il TAR Lazio, sez. II bis, 11/3/2015 n. 4010 torna sul problema dell'affidamento dei servizi pubblici alle società miste. nel dispositivo della Sentenza citata si legge: "la giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ha ritenuto che può essere consentito l'affidamento ad una società mista che sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, da rendere almeno in via prevalente a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche - tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa - allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara. In sostanza, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto). Deve cioè essersi trattato di una gara a “doppio oggetto”, in cui le prestazioni relative ai servizi da svolgere siano state concretamente, precisamente, temporalmente ed oggettivamente specificate (v. Consiglio di Stato, V, 30/09/2010, n. 7214; V, 23 /10/2007, n. 5587; VI, 23/09/2008, n. 4603; V, 13/02/2009, n. 824; v. anche Co.Cost. n. 199/2014 e TAR Lazio, RM n. 8442/2011). Non è consentito invece l’affidamento di servizi a una società mista “generalista” o la cui “missione” sia generica, indeterminata o costituita per l’attribuzione di compiti o servizi non ancora precisamente identificati nelle loro caratteristiche e durata al momento della scelta del socio privato, ancorchè selezionato con pubblica gara. Tali principi oltre ad aver trovato conferma in sede interna (v. ancora Cons. Stato, VI, 16 marzo 2009 n. 1555) sono poi stati affermati anche dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, ). La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione.

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