Molto spesso le amministrazioni pubbliche (quindi anche gli enti locali) hanno necessità di affidare all'esterno servizi di architettura o ingegneria. L’affi damento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria è disciplinato dall’art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (nel seguito, Codice), in relazione all’importo dei relativi corrispettivi: inferiore ovvero pari o superiore a 100.000 euro. Per l’affidamento dei servizi di importo superiore a 100.000 euro sono previste due diverse forme di pubblicità: per gli appalti fra 100.000 euro e la soglia comunitaria è prescritta la pubblicità in ambito nazionale, mentre per gli appalti sopra tale soglia è prescritta la pubblicità sia in ambito nazionale che comunitario. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi tecnici diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 91, comma 8, del Codice, vieta, infatti, «l’affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice». Poichè le procedure seguite non sempre sono omogenee e di qui nasce un notevole contenzioso, l'ANAC ha ritenuto di predisporre delle Linee Guida. Molta attenzione viene posta sull'affidamento degli incarichi di importo inferiori a 100.000 euro che per la loro entità spesso sfuggono agli occhi, sia pur attenti, di chi dovrebbe controllare. Si tratta di un documento fatto molto bene che, se rispettato dovrebbe portare ad una riduzione della conflittualità e quindi ad uno snellimento delle procedure e dei tempi. Le Linee Guida sono state pubblicate sulla G.U. n.61/2015.
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