martedì 10 marzo 2015

LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI PER IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Sul Supplemento ordinario alla G.U. n.57 del 10 marzo sono pubblicate alcune deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti adottate in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e negli artt. 1 e 3 del d.l. n. 174/2012, in base alle quali la Corte è tenuta a redigere delle linee guida per le attività degli organi di revisione contabile degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi. Alla Sezione è attribuito dalla legge un potere che si sostanzia nell’esercizio di una funzione regolativa tecnica nel momento in cui le Linee guida, nella modalità del «questionario», assumono una forma di prescrizione puntuale. Le Linee guida per consolidata tradizione assumono solitamente la forma di questionari con un preciso percorso di analisi contabile e gestionale, possono consistere anche nell’emanazione di indirizzi per l’attività di controllo. In questa prospettiva, infatti, sono state adottate deliberazioni con le quali sono state impartite raccomandazioni agli organi di revisione a seguito della situazione creatasi con la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2013 e 2014 degli enti locali (deliberazioni Sezione delle autonomie n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR). In questo quadro, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni volte all’armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, si ritiene di dover fornire indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilevanza, anche al fine di orientare l’uniformità dei comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte. In particolare la deliberazione n. 4/2015 è anche finalizzata a fornire agli enti (Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento per affrontare correttamente le operazioni propedeutiche all’adozione degli schemi di bilancio armonizzati, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, segnalando al contempo le criticità che potrebbero emergere da un’applicazione non coerente dei principi contabili, tenendo conto delle finalità della riforma, dell’impatto sul procedimento amministrativo, nonché delle responsabilità della dirigenza nell’attuazione delle nuove regole contabili. L’armonizzazione è anche sede di verifica del necessario allineamento delle scritture contabili tra i diversi livelli di governo, secondo una logica di integrazione e collaborazione istituzionale. Lo specifico punto del programma delle attività di controllo per l’anno 2015 ( cfr. punto 6 della deliberazione n. 1/SEZAUT/2015/INPR) prevede che la Sezione delle autonomie fornisca indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche all’applicazione dei nuovi principi contabili e all’adozione degli schemi di bilancio armonizzato, con particolare riferimento al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione delle poste in conto residui risultanti dall’attività di ricognizione e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale vincolato; Fondo crediti di dubbia esigibilità con vincolo nell’avanzo di amministrazione). Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di Regioni ed Enti locali e l’istituzione di un «idoneo» Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per l’avvio della nuova contabilità e per la salvaguardia dell’equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l’attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014). Sempre secondo la Corte tali operazioni straordinarie, che non devono coinvolgere soltanto le competenti strutture tecniche delle Amministrazioni, vanno condotte secondo i principi di prudenza ed effettività, così da far emergere il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali, in una visione allargata agli andamenti gestionali degli organismi partecipati.

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