Com'è noto il D.L. 6672014, convertito in legge con modificazioni con la L. 89/2014 stabilisce ulteriori restrizioni sui costi delle auto blu, poiché molte amministrazioni stanno predisponendo il bilancio di previsione, ricordo le nuove disposizioni: Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1º maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di
contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale
gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali , nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
ceduti, anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.».
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall’articolo 1, commi da 1 a 4 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad
uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.
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