Le norme per il contenimento della spesa per l'affidamento degli incarichi di consulenza sono sempre più stringenti e attengono anche alla trasparenza di detti incarichi, ma nonostante anche la ripetitività dei provvedimenti molti enti locali (ma non solo) ancora dimenticano di pubblicare gli incarichi di consulenza e ciò benché il legislatore abbia stabilito che tutti, ma proprio tutti gli incarichi debbono essere pubblicati sul sito web nella voce "Amministrazione trasparente" e che i responsabili dell'omessa pubblicazione sono responsabili per un ammontare pari al valore della consulenza non pubblicata ( art. 53 comma 15 del D.lgs 165/2001, D.lgs 33/2013, ecc.) . Una recente sentenza della Corte dei Conti del Lazio ( n. 424/2014) ribadisce questo principio a seguito di un rapporto presentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ma ora la competenza in questo campo è anche dell'ANAC. Il Collegio giudicante della Corte dei Conti ha accolto le tesi della Procura Regionale per il danno conseguente all’omesso adempimento di quanto previsto dall’art. 53, comma 15, D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede appunto che “Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9”. La Corte ha così ritenuto che la norma invocata ha la finalità di assoggettare a puntuale e costante verifica la corretta applicazione di quanto indicato nell’art. 1, commi 123 e 127 della legge 23.12.1996 n. 662, che impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi esperiti anche nello svolgimento di compiti d’ufficio e, semestralmente, l’elenco dei collaboratori esterni. Ora, con l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni chiunque può segnalare all'ANAC la mancata pubblicazione degli atti sul sito web, attivando i poteri anche ispettivi dell'ANAC. Ma la cosa più interessante della sentenza è rappresentata dal giudizio con cui si conclude la sentenza in quanto il Collegio ha ritenuto che il danno debba anche ascriversi, in parte, agli organi comunali preposti al conferimento di detti incarichi e che avrebbero potuto preventivamente chiedere assicurazione al dirigente preposto circa l’avvenuto adempimento dei presupposti legali per il loro conferimento, così come rientrante nella sua sfera di doverosa responsabilità. Non averlo fatto significa aver concorso, con il convenuto, alla realizzazione dell’evento dannoso. Si tratta di un ragionamento perfettamente condivisibile e che potrebbe portare a sviluppi futuri....
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