OGGETTO: Proposta di legge per la modifica dell’art. 55 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
RELAZIONE
In base a quanto oggi disposto dall’articolo 55 del TUEL, concernente l’elettorato passivo per essere eleggibile a Sindaco occorre essere cittadino italiano, aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessuno può essere candidato alla carica di Sindaco in più di un Comune, però è possibile presentarsi in un Comune diverso da quello di residenza, così avviene che professionisti della politica si possano presentare come candidati a Sindaco in qualsiasi Comune senza aver alcun rapporto con quel territorio e con la popolazione residente e soprattutto senza conoscere alcuno dei problemi locali; si tratta di una scelta che personalmente ritengo offensiva nei confronti dei cittadini e che oltretutto non garantisce poi la presenza costante di questi personaggi, comportando scarsa funzionalità.
Allo scopo di rafforzare il rapporto tra gli elettori e gli eletti occorre modificare la normativa per renderla più adeguata proprio ai numerosi compiti affidati alla figura del Sindaco, dei consiglieri comunali e circoscrizionali, limitando l’elettorato passivo ai soli elettori del Comune.
A questo fine è stata predisposta una modifica del 1° comma dell’art. 55 del TUEL.
ARTICOLO UNICO
Il primo comma dell’art. 55 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è modificato come segue: «Sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale, e circoscrizionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione».
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