lunedì 23 marzo 2015

IL WHISTLEBLOWER

Molti si saranno chiesti chi sia costui, non è altri che il termine inglese per indicare il dipendente pubblico che segnala illeciti e che deve essere adeguatamente tutelato. Questa figura è stata introdotta nel sistema giuridico italiano grazie alla ratifica di alcuni accordi internazionali ed in particolare con la L. 190/2012 (art. 1 comma 51) con il quale è stato modificato il T.U. degli impiegati civili dello Stato: il D.lgs 165/2001 introducendo l'art. 54-bis in base al quale: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La norma richiamata fornisce esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell’interesse oggettivo dell’ordinamento all’emersione dei fenomeni di corruzione e malamministrazione. Ora l'ANAC, molto attenta a questo aspetto ha reso disponibile sul proprio sito web una bozza di Linee guida per la tutela del whistleblower che cerca di tutelare al massimo queste persone che, per collaborare con la Giustizia, rischiano anche il posto di lavoro o comunque pesanti ritorsioni.
Lo trovate al seguente indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20150224/Cons.whistleblowing16.03.15.pdf

Nessun commento:

Posta un commento