mercoledì 25 marzo 2015

IL PARLAMENTO CON UN CODICILLO SANA LE IRREGOLARITA' CIRCA L'UTILIZZO DI ALCUNI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Molto interessante il Comma 1 bis dell'art. 18 del D.L. 16/2014 convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 68 che recita così . "Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui e' l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno".  In questo modo vengono sanati molti comportamenti non ortodossi assunti da taluni enti locali che così vengono messi al riparo da interventi della corte dei Conti. La "scoperta" è dovuta a "Il fatto quotidiano".

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