E' ancora presto per le elezioni amministrative della prossima primavera, ma in molte città i candidati già affilano i coltelli e si preparano alla contesa. Ma saranno candidabili, eleggibili, privi di incompatibilità? Molte persone che operano nella sanità sento che vorrebbero candidarsi. L’art. 60 del D.lgs 8 agosto 2000, n. 267
(TUEL) prevede i casi di ineleggibilità a Sindaco ed a consigliere comunale di alcune cariche, tra le quali il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere. L’Art. 14 del D.lgs 39/2013 a sua volta tratta della incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie
locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle
amministrazioni statali, regionali e locali. In particolare gli incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario
regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di
province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con atto n.
58/2013 ha espresso un orientamento in base al quale si dovrebbe intervenire
per estendere questi casi di incompatibilità al fine di evitare l’utilizzo
della carica e del potere ad essa connesso da parte di alcuni dirigenti delle
ASL e di altri enti operanti nel settore della sanità per essere eletti. Allo stato è necessario che venga modificata la
normativa esistente perché tale orientamento divenga operativo. Personalmente ritengo che le indicazioni dell’ANAC
possano essere integrate aggiungendo al citato art. 14 quanto segue: «Gli
incarichi di direttore generale,
direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende ospedaliere di una
regione sono incompatibili con la nomina a Sindaco o a Consigliere comunale. La titolarità
della convenzione in qualità di medico di medicina generale e di pediatra di
libera scelta è incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliere comunale
nei Comuni indicati nella convenzione. L’incarico di Direttore del Dipartimento
di prevenzione delle ASL, di Direttore dei Dipartimenti sanitari ed
amministrativi aziendali delle ASL, nonché quello di Direttore di Distretto e
di Presidio, è incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliare comunale».
Quindi non sarebbero incompatibili i Direttori dei Dipartimenti ospedalieri e
di struttura complessa di una ASL (giusta sentenza del Consiglio di Stato
Sez.III del 12 novembre 2014, n. 5583). In questo senso invierò una petizione al Parlamento affinché la mia proposta venga accolta.
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