venerdì 31 luglio 2015

INCANDIDABILITA' E INCOMPATIBILITA' A SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE DEL PERSONALE DIPENDENTE O CONVENZIONATO CON LE ASL

E' ancora presto per le elezioni amministrative della prossima primavera, ma in molte città i candidati già affilano i coltelli e si preparano alla contesa. Ma saranno candidabili, eleggibili, privi di incompatibilità? Molte persone che operano nella sanità sento che vorrebbero candidarsi. L’art. 60 del D.lgs 8 agosto 2000, n. 267 (TUEL) prevede i casi di ineleggibilità a Sindaco ed a consigliere comunale di alcune cariche, tra le quali il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere. L’Art. 14 del D.lgs 39/2013 a sua volta tratta della incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. In particolare gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con atto n. 58/2013 ha espresso un orientamento in base al quale si dovrebbe intervenire per estendere questi casi di incompatibilità al fine di evitare l’utilizzo della carica e del potere ad essa connesso da parte di alcuni dirigenti delle ASL e di altri enti operanti nel settore della sanità per essere eletti. Allo stato è necessario che venga modificata la normativa esistente perché tale orientamento divenga operativo. Personalmente ritengo che le indicazioni dell’ANAC possano essere integrate aggiungendo al citato art. 14 quanto segue: «Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende ospedaliere di una regione sono incompatibili con la nomina a Sindaco o a Consigliere comunale.  La titolarità della convenzione in qualità di medico di medicina generale e di pediatra di libera scelta è incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliere comunale nei Comuni indicati nella convenzione. L’incarico di Direttore del Dipartimento di prevenzione delle ASL, di Direttore dei Dipartimenti sanitari ed amministrativi aziendali delle ASL, nonché quello di Direttore di Distretto e di Presidio, è incompatibile con la nomina a Sindaco e a consigliare comunale». Quindi non sarebbero incompatibili i Direttori dei Dipartimenti ospedalieri e di struttura complessa di una ASL (giusta sentenza del Consiglio di Stato Sez.III del 12 novembre 2014, n. 5583). In questo senso invierò una petizione al Parlamento affinché la mia proposta venga accolta. 

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