lunedì 13 luglio 2015

L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: UNA OCCASIONE PER I SINDACI ONESTI PER RAFFORZARE GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE E BLOCCARE SUL NASCERE OGNI FORMA DI INFILTRAZIONE

Il Presidente dell' Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato il 13 luglio un comunicato ritenendo opportuno fornire indicazioni in merito all’obbligo di aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) da parte di tutti i soggetti tenuti alla relativa adozione:

L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: «l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione». In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l’organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. La sussistenza dell’obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.), col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve con l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. 
Le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti, hanno adottato, sulla base del PNA del 2013, un primo piano 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014 e molti di essi hanno aggiornato il PTPC adottando un nuovo piano con validità 2015-2017. Tale obbligo di aggiornamento, cioè di adozione di un PTPC con validità 2015-2017, vale per tutti i soggetti che non vi abbiano ancora provveduto. 
Tale piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel PNA del 2013, ma anche delle specifiche situazioni di contesto esterno e interno nelle quali l’amministrazione si trova ad operare. Così, a mero titolo esemplificativo, si rammenta che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione; deve individuare le priorità di trattamento; deve dar conto degli esiti di verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di applicazione del Codice di comportamento); deve quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (per dirigenti e funzionari aree a rischio). 
L’attività di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., è, dunque, strumento strategico per la concreta realizzazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e, come tale, contenuto informativo fondamentale del Piano. 
Quanto alle modalità di aggiornamento, ferma restando le competenze del R.P.C. e dell’organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente. Elemento di sicura attenzione, in occasione dell’aggiornamento, è la relazione annuale del R.P.C. i cui contenuti vanno adeguatamente considerati nel P.T.P.C. 
Al fine di rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di contrasto alla corruzione, i P.T.P.C. relativi agli anni trascorsi vanno comunque pubblicati e resi consultabili nella apposita sezione di “amministrazione trasparente”. 
Quanto al PTPC da approvarsi entro il 31 gennaio 2016, con validità 2016-2018, le amministrazioni si dovranno attenere ai nuovi indirizzi del PNA 2015, che l’Autorità approverà entro il mese di ottobre del corrente anno. 
Posta la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento, occorre ulteriormente precisare che la mancata adozione del PTPC 2015-2017 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. 
In relazione al termine e alle modalità di aggiornamento del P.T.T.I. e il suo coordinamento con il P.T.P.C., si rinvia a quanto indicato nelle Linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013.

Anche l'opposizione e i cittadini per legge possono e devono partecipare alla predisposizione del documento per ottenere più trasparenza ed avere controlli più penetranti 

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