La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 4 giugno scorso, a seguito di richiesta della sezione dell'Emilia e Romagna ha espresso il seguente parere (deliberazione n 22/2015) : “Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia
municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai
sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno
escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui
all’art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122”.
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