Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015 è stata pubblicata la legge 114/2015 recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. In particolare l'art. 14 prevede i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/ UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/
UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, il Governo è tenuto
a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici:
a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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