La Corte dei Conti, Sezione Lombardia di recente ha emesso un parere (n. 141/2015) in merito alla proprietà della rete di distribuzione del gas, affermando che "... la proprietà degli impianti, delle dotazioni e delle reti necessarie a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è essenzialmente pubblica, confluisce nel patrimonio indisponibile dell’ente locale ed è attribuibile, oltre che direttamente all’ente territoriale, a società patrimoniali, totalmente partecipate dal medesimo ente e, nei limiti del legame funzionale inscindibile fra proprietà e gestione del servizio, ai soggetti privati che posseggono i requisiti legali individuati dall’art. 14 comma 5 del D. Lgs. n.164/2000 per la partecipazione alle gare di affidamento del servizio, alla stregua dei criteri concorrenziali imposti dalle norme comunitarie. Infatti, l’attribuzione della disponibilità in capo al privato delle reti, delle dotazioni e degli impianti di distribuzione del gas, si giustifica e si legittima esclusivamente se strettamente correlata con la durata contrattuale del regime concessorio, costituito a seguito di gara regolarmente condotta secondo i principi di tutela della concorrenza previsti dall’ordinamento interno e dal diritto comunitario. Venendo al secondo quesito, peraltro formulato in via ipotetica, ferma rimanendo la declaratoria di inammissibilità oggettiva, preliminare ed assorbente ad ogni valutazione della Sezione in ordine al diritto al rimborso a favore del gestore uscente, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto “criteri” e in ordine alla percezione delle utilità economiche correlate alla disponibilità degli impianti, si pone la condizione che la società a totale partecipazione pubblica, richiamata nelle premesse, si aggiudichi la gara d’ambito per l’erogazione del servizio di distribuzione del gas nei comuni non ancora acquisiti; non essendo ipotizzabile, in base alla normativa di settore, l’affidamento diretto del servizio in “accrescimento” a quello già gestito in concessione per i comuni limitrofi. Infine, si evidenzia che l’art. 14 comma 5 del D. Lgs. n.164/2000 prevede l’esclusione dalle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas delle “società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell’Unione europea, o in Paesi non appartenenti all’Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica”. Molti Comuni non si preoccupano di ascoltare i bisogni dei cittadini e non controllano il rispetto da parte delle società incaricate della gestione del rispetto del contratto. Molte aree comunali sono così prive della rete di distribuzione del gas e i cittadini devono ricorrere alle bombole con rischi e costi maggiori.
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