domenica 19 luglio 2015

ENTRATO IN VIGORE IL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA SOCIALE

In questi giorni è divenuto esecutivo il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2014, n. 206 con il Regolamento recante n. modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con questo provvedimento vengono definite le caratteristiche del casellario dell'assistenza, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalità di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalità confluiranno nel casellario le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresì le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non è condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l'identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili , fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.

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