Molte persone mi chiedono di scrivere il merito allo scioglimento dei Comuni per infiltrazione mafiosa. Tra i casi di scioglimento del Consiglio comunale uno ricorre purtroppo sempre più dio frequente nei Decreti del Presidente della Repubblica pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale. Ma quale è la procedura per arrivare a questa difficile decisione? La questione prende il via su iniziativa del Prefetto il quale (evidentemente sulla base di sufficienti elementi di valutazione, che possono essere anche forniti dai cittadini), nomina una commissione d'accesso agli atti (composta da tre funzionari della pubblica amministrazione) ai sensi dell' articolo 2, comma 2 quater, del D.L. 345/91 convertito, con modificazioni, dalla legge 410/91; la commissione in tre mesi deve svolgere il proprio lavoro basandosi su precisi elementi, che denotano la presenza mafiosa all'interno degli enti locali secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103/1993: collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata o in alternativa il condizionamento che la mafia impone agli amministratori; mancanza di libera determinazione per gli organi elettivi e/o amministrativi (dirigenti, personale), andamento negativo dell'ente locale, il malfunzionamento dei servizi affidati all'ente oppure pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; queste considerazioni possono essere suffragate da come sono stati gestiti gli appalti pubblici (ad esempio affidamento forniture di servizi) le concessioni, ecc. al termine la Commissione redigerà una relazione conclusiva che invierà al Prefetto e questi redigerà un'altra relazione entro 45 giorni da inviare al Ministro dell'interno previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal Procuratore Distrettuale antimafia; a sua volta il Ministro dell'Interno sottoporrà la questione al Consiglio dei Ministri il quale, se d'accordo, inviaerà il tutto al Presidente della repubblica per l'emissione del decreto.
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