Con DPCM 11 novembre 2014 sono stati stabiliti i Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell' art.9, comma 2 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n. 89/2014 , che prevede l'acquisizione di beni e servizi da parte delle P.A. attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. Con la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 l'ANAC ha definitola riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all’art. 13 della L.136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall’art. 33 del d.lgs. 163/06 e s.m . e i.. Sula base delle richieste pervenute ed in base alla loro valutazione il Consiglio dell' ANAC ha finalmente individuato l'elenco dei soggetti aggregatori che sono autorizzati a svolgere le funzioni di centrale di acquisti per conto degli altri enti del territorio. Tra questi soggetti troviamo la CONSIP e tutte le Regioni; per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio. Così finalmente finirà la situazione attuale che vede anche in Comuni molto piccoli una molteplicità di responsabili degli acquisti, privi spesso di adeguate conoscenze e competenze. Il vantaggio dal punto di vista economico sarà rilevante e ogni ente potrà risparmiare i tempi delle procedure talora molto complesse e lunghe. Ogni P.A. , compresi gli enti locali potrà utilizzare questo nuovo strumento essendo anche liberata dalle responsabilità connesse con eventuali errori delle procedure di gara.venerdì 24 luglio 2015
INDIVIDUATI GLI AGGREGATORI PER LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
Con DPCM 11 novembre 2014 sono stati stabiliti i Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell' art.9, comma 2 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n. 89/2014 , che prevede l'acquisizione di beni e servizi da parte delle P.A. attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. Con la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 l'ANAC ha definitola riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all’art. 13 della L.136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall’art. 33 del d.lgs. 163/06 e s.m . e i.. Sula base delle richieste pervenute ed in base alla loro valutazione il Consiglio dell' ANAC ha finalmente individuato l'elenco dei soggetti aggregatori che sono autorizzati a svolgere le funzioni di centrale di acquisti per conto degli altri enti del territorio. Tra questi soggetti troviamo la CONSIP e tutte le Regioni; per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio. Così finalmente finirà la situazione attuale che vede anche in Comuni molto piccoli una molteplicità di responsabili degli acquisti, privi spesso di adeguate conoscenze e competenze. Il vantaggio dal punto di vista economico sarà rilevante e ogni ente potrà risparmiare i tempi delle procedure talora molto complesse e lunghe. Ogni P.A. , compresi gli enti locali potrà utilizzare questo nuovo strumento essendo anche liberata dalle responsabilità connesse con eventuali errori delle procedure di gara.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento