Con DPCM 11 novembre 2014 sono stati stabiliti i Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell' art.9, comma 2 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n. 89/2014 , che prevede l'acquisizione di beni e servizi da parte delle P.A. attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. Con la Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 l'ANAC ha definitola riconducibilità delle Stazioni Uniche Appaltanti di cui all’art. 13 della L.136/2010 alla definizione di centrale di committenza, come disciplinata dall’art. 33 del d.lgs. 163/06 e s.m . e i.. Sula base delle richieste pervenute ed in base alla loro valutazione il Consiglio dell' ANAC ha finalmente individuato l'elenco dei soggetti aggregatori che sono autorizzati a svolgere le funzioni di centrale di acquisti per conto degli altri enti del territorio. Tra questi soggetti troviamo la CONSIP e tutte le Regioni; per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio. Così finalmente finirà la situazione attuale che vede anche in Comuni molto piccoli una molteplicità di responsabili degli acquisti, privi spesso di adeguate conoscenze e competenze. Il vantaggio dal punto di vista economico sarà rilevante e ogni ente potrà risparmiare i tempi delle procedure talora molto complesse e lunghe. Ogni P.A. , compresi gli enti locali potrà utilizzare questo nuovo strumento essendo anche liberata dalle responsabilità connesse con eventuali errori delle procedure di gara.
Nessun commento:
Posta un commento