La Sez. III del Consiglio di Stato il 26 giugno scorso ha emesso una sentenza molto interessante sulle modalità di affidamento tramite convenzioni dei servizi per i trasporti sanitari di urgenza ed emergenza alle associazioni di volontariato. La decisione riguarda una vertenza legata alla normativa della regione Liguria, ma fissa dei principi interessante ritenendo che sia giusto l'affidamento per ragioni di economicità di detti servizi ad associazioni di volontariato, ma nello stesso tempo indica anche che queste devono ricevere solamente il rimborso delle spese. più in particolare il Consiglio ha affermato che "...non contrasta con i principi comunitari, a condizione che sussistano in concreto i presupposti – rappresentati dall’attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza: obiettivi presi in considerazione dal diritto dell’Unione - che possono giustificare la deroga all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica...Il prefato Consiglio ha inoltre aggiunto: "...Infatti, per quanto riguarda la disciplina normativa, può sottolinearsi che :
- in base all’art. 2 della legge quadro sul volontariato 266/1991, l’attività di volontariato è “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (comma 1); come sottolineato anche dalla sentenza della Corte, la mancanza di fini di lucro è resa concreta con il divieto per il volontario di essere retribuito in alcun modo, potendogli essere “soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata” (comma 2), e vigendo l’incompatibilità fra la qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro e ogni altro rapporto patrimoniale di contenuto patrimoniale con l’organizzazione stessa (comma 3);
- l’art. 5 stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono trarre le loro risorse economiche unicamente da contributi degli aderenti, di privati o di istituzioni, da donazioni e lasciti testamentari, da “rimborsi derivanti da convenzioni” e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
Da quanto sopra emerge quindi che dette convenzioni non possono essere basate su valori analoghi e quelli previsti per le aziende private che operano nel settore.
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