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Com'è noto il comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che “Le
amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero
dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa
dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei
conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.”.
In considerazione della indeterminatezza dell’indicazione contenuta nella citata
norma, che fa genericamente riferimento al “competente ufficio della Corte dei conti”,
senza indicare espressamente il singolo ufficio della Corte destinatario delle norme, la
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, ha sollevato due questioni interpretative, che sono state demandate alle Sezioni Riunite.
Con una decisione molto argomentata le Sezioni riunite hanno stabilito che la disposizione di cui al comma 510, dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016), riguardante la trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni rilasciate dagli
organi di vertice amministrativo di deroga all’obbligo di ricorrere alle convenzioni, di cui
all’art. 26 della legge n. 488/1999, stipulate da Consip S.p.A ovvero dalle centrali di
committenza regionali, configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità
finanziario-contabile.
Gli atti di autorizzazione devono essere inviati alle Sezioni regionali di controllo, laddove
trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni.
La delibera la trovate qui:
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