martedì 9 agosto 2016

UNA INTERESSANTE QUESTIONE IN TEMA DI DEROGHE AGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP

Aula Sezioni Unite
Com'è noto il comma 510 dell’art. 1 della legge de 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”. 
In considerazione della indeterminatezza dell’indicazione contenuta nella citata norma, che fa genericamente riferimento al “competente ufficio della Corte dei conti”, senza indicare espressamente il singolo ufficio della Corte destinatario delle norme, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, ha sollevato due questioni interpretative, che sono state demandate alle Sezioni Riunite. 
Con una decisione molto argomentata le Sezioni riunite hanno stabilito che la disposizione di cui al comma 510, dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), riguardante la trasmissione alla Corte dei conti delle autorizzazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo di deroga all’obbligo di ricorrere alle convenzioni, di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999, stipulate da Consip S.p.A ovvero dalle centrali di committenza regionali, configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità finanziario-contabile. Gli atti di autorizzazione devono essere inviati alle Sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni.
La delibera la trovate qui:

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