sabato 6 agosto 2016

LA CONCESSIONE DEMANIALE PER STABILIMENTO BALNEARE CON COLLOCAZIONE DI OPERE STABILI COMPORTA L'APPLICAZIONE DELL'ICI

Sul demanio marittimo insistono spesso numerose costruzioni permanenti.
Nel caso di stabilimento balneare che incide su area demaniale si deve pertanto distinguere fra la concessione della mera disponibilità dell'area da quella che comporta la collocazione di opere stabili. 
In questo secondo caso la posizione del concessionario è assimilabile ad un diritto di proprietà con conseguente applicazione dell'ICI.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza n.18 del 18 febbraio 2014, la quale ha richiamato la sentenza 1718 del 26 gennaio 2007 secondo cui il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare, il quale abbia ottenuto, nell'ambito della concessione demaniale, anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, e consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d'intrattenimento o da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.), integra una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modificazione, cessazione o estinzione (decisione in materia di assoggettamento dell'atto con cui il diritto venga alienato ad INVIM).
L'Ordinanza del 2014 la trovate qui:

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