domenica 14 agosto 2016

IL GOVERNO NON E' RIUSCITO AD UTILIZZARE COMPLETAMENTE LA DELEGA CHIESTA ED OTTENUTA DAL PARLAMENTO PER LA TANTO ATTESA E RECLAMATA RIFORMA DELLA P.A.

In base all'art. 8 della legge 124/2015 il Governo e' stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè il 27 agosto 2016) , uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. 
Purtroppo siamo oramai alla data del 14 agosto e anche se gli schemi dei provvedimenti venissero portati alla prossima seduta del Consiglio dei ministri, fissata, pare, per il 25 agosto p.v. non sarà possibile acquisire i pareri obbligatori per legge e così la delega scadrà e, come il gioco dell'oca si ricomincerà da capo....
I decreti legislativi avrebbero dovuto essere adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  • con riferimento all'amministrazione centrale e a quella destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di re-internalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto‐legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto‐legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; 
  • applicare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; 
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa; individuazione di criteri
omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la
relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non
attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di  organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando
comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine...
A questo punto il Parlamento farebbe bene a non concedere più la delega, ma ad occupasi direttamente della nuova riforma della P.A. , come avrebbe dovuto fare sin dall'inizio; l'apparente lunghezza dei tempi potrebbe garantire maggiore equilibrio nelle decisioni. 

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