Finalmente nella seduta di ieri (a due giorni dalla scadenza della delega) il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n.124.
Nello specifico, il sistema della dirigenza è costituito dal ruolo dei dirigenti statali, dal ruolo dei dirigenti regionali e dal ruolo dei dirigenti locali.
Scomparirà la figura del segretario generale dei comuni.
Ogni dirigente può ricoprire qualsiasi ruolo dirigenziale; la qualifica dirigenziale è infatti unica. Alla dirigenza si accede per corso-concorso o per concorso. Le graduatorie finali sono limitate ai vincitori e non comprendono gli idonei.
La Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) è trasformata in Agenzia senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica, è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge funzione di reclutamento e formazione del personale della PA. Ha come obiettivo quello di assicurare una formazione omogenea della dirigenza.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituita la Commissione per la dirigenza statale (analogamente è istituita anche la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale). La Commissione, costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. In particolare, preseleziona i candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali generali ed effettua la valutazione ex post delle scelte effettuate dalle amministrazioni per altri incarichi.
Gli incarichi dirigenziali hanno durata di 4 anni e possono essere rinnovati per altri 2 nel caso di valutazione positiva o per il periodo necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico. I dirigenti privi di incarico, concluso il mandato, devono partecipare ad almeno 5 interpelli all’anno; in assenza di incarico, il primo anno percepiscono il trattamento economico fondamentale e il secondo anno lo stesso decurtato di un terzo. Successivamente il Dipartimento della funzione pubblica li può collocare d’ufficio in posti vacanti. Il dirigente a cui è revocato l’incarico per inadempienza ha un anno di tempo per avere un nuovo incarico altrimenti scatta la licenziabilità.
Si tratta a prima vista di un totale appiattimento della dirigenza, come già fatto in alcuni settori nel passato, il che azzera l'anzianità, le carriere e i concorsi fatti mettendo tutti sullo stesso piano, permettendo alla politica di scegliere facilmente in un ruolo unico i dirigenti che desiderano utilizzare, si tratta di fatto di una evoluzione dello spoils system.
La norma riguarda gli oltre 36mila attuali dirigenti pubblici e tutti quelli che saranno assunti i avvenire. Sono stati stabiliti alcuni punti cardine: ci sarà un ruolo unico che ingloberà tutti (tranne presidi e medici), accesso per corso o concorso, conferma nel ruolo dopo tre anni di prova, incarichi di durata limitata, massimo quattro anni, e rinnovabili una sola volta, per due anni così da favorire la rotazione. Per ottenere un incarico bisognerà passare per una selezione, da cui saranno esentate solo le posizioni di vertice, come quelle di segretario generale ministeriale. Possibile, pur di evitare l’estromissione, optare per la retrocessione a funzionario.
A vigilare su tutto saranno nominate delle commissioni ad hoc, una per ogni livello (statale, regionale e locale), con poteri, tra cui la formulazione della rosa dei candidati alle posizioni apicali.
Una analisi più precisa si potrà fare quando si disporrà del testo definitivo.
Ora comunque il provvedimento dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato regioni e delle Commissioni parlamentari, prima di essere adottato in via definitiva; in ogni caso i tempi sono ristretti.
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