Una interessante sentenza del TAR di Latina che riguarda i condoni edilizi a Sabaudia: le richieste di pagamento della indennità risarcitoria si prescrivono in 5 anni.
Un cittadino che aveva presentato nel 1995 domanda di condono ai sensi della L. 724/95 per la sanatoria delle opere abusive di un immobile sito in Sabaudia ed aveva provveduto al pagamento dei relativi oneri concessori e oblazione, ha impugnato i provvedimenti con i quali il Capo Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Sabaudia ha prima ingiunto il pagamento della indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.lgs n. 42/04 e, successivamente, comunicato che ai fini della definizione della domanda di condono è necessaria l’effettuazione dei versamenti ivi meglio specificati (relativi a conguaglio oblazione antiabusivismo, conguaglio 50% oblazione UCE, contributo oneri urbanizzazione, oneri di urbanizzazione secondaria CE, diritti di rilascio permesso in sanatoria e dichiarazione prima casa) e la produzione di una serie di documenti mancanti (titolo di proprietà, accatastamento, autorizzazione scarico fognario, planimetrie ecc…).
Il ricorrente a sostegno del gravame aveva dedotto le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione della L. 47/85 e successive modificazioni e dell’art. 32 comma 37 della L. 326/03.
Il Comune ha avanzato nei confronti del ricorrente una richiesta infondata atteso che, nella specie, il condono si era tacitamente perfezionato per cui non potevano essere richiesti altri documenti o altri versamenti. Sulla domanda si è perfezionato il silenzio accoglimento per decorrenza del termine di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda corredata di tutti i documenti necessari e con pagamento degli oneri dovuti. In ogni caso, il diritto a chiedere somme ulteriori si è prescritto sia per scadenza del termine di 36 mesi previsto dall’art. 35 della L. 47/85, sia del termine ordinario decennale.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs n. 42/04 e dell’art. 28 della L. 689/1981.
La richiesta di pagamento della sanzione ex art. 167 del D.lgs 42/04 si è prescritta per scadenza del termine di cinque anni di cui all’art. 28 della L. 689/1981.
La Sezione ha ricordato di aver già avuto occasione di precisare che la sanzione pecuniaria di tipo ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689; tale termine prescrizionale, sebbene il potere-dovere della p.a. di irrogare sanzioni in relazione ad illeciti amministrativi in materia di abusi edilizi non sia soggetto a prescrizione e/o decadenza, inizia a decorrere dal momento in cui cessa la permanenza dell'illecito con il rilascio delle autorizzazioni ancorché postume (T.A.R. Lazio Latina 19 gennaio 2012 n. 30). Pertanto, essendo stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica nel 2001, il diritto a pretendere l’indennità risarcitoria in argomento si è prescritto nel 2006.
Con riguardo alla richiesta di produrre diversi documenti necessari per la definizione della domanda di condono riguardante in particolare la copia del titolo di proprietà o altro titolo attestante il godimento di diritti reali sull’immobile, prova dell’avvenuto accatastamento con visura e planimetria catastale, autorizzazione allo scarico fognario, autocertificazioni di cui alla L. 662/96, autocertificazione di cui all’art. 35 L. 47/85, grafici riguardanti il frazionamento del piano terra con evidenziazione delle porzioni abusive, planimetrie in scala con l’esatta ubicazione del fabbricato, la rappresentazione dei distacchi dai confini e dalle altre costruzioni, piante quotate con destinazione d’uso dei locali, prospetti e sezioni con indicazione delle altezze, calcolo grafico e analitico delle superfici utili e di quelle non residenziali nonché della volumetria (autorizzata e oggetto di condono).
Pertanto, nel caso che ci occupa, non avendo il ricorrente assolto integralmente agli oneri di documentazione, non si è formato il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, né quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri.
Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alla richiesta di pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 167 del d.lgs 42/2004, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, ed è stato respinto con riguardo ai restanti atti.
La sentenza la trovate qui:
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