Nonostante gli editti di alcuni sindaci che hanno proibito la vendita agli ambulanti lungo le spiagge, sin dall'inizio della stagione estiva sono numerose le persone autorizzate o no, che effettuano vendita sull'arenile.
Molti acquirenti spesso non si rendono conto che in molti casi si tratta di beni contraffatti (borse, DVD, musica, ecc.) per cui si ricade nella fattispecie prevista dalla legge 23 luglio 2009, n.99, che punisce – con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 100 fino ai 7000 euro – l'acquirente finale che comperi a qualunque titolo cose che inducano a ritenere che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, ci sia stata una violazione delle norme sull'origine e provenienza dei prodotti o sulla proprietà industriale.
Di recente è tornata sull'argomento anche la Corte di Cassazione, Sezione II Penale che con la sentenza n. 12870/2016 che ad ogni buon fine allego:
E' possibile anche incorrere in una sanzione penale se la merce non è stata comperata per uso personale o se l'acquirente è consapevole del fatto che la merce sia stata rubata, in quanto si configura il reato di ricettazione.
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