giovedì 4 agosto 2016

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI PUBBLICI SERVIZI: E' BENE CHE L'INCARICO SIA AFFIDATO A PERSONALE DIPENDENTE

Sulla stampa in questi giorni occupa molto spazio una questione relativa all'affidamento da parte di una società pubblica che si occupa della gestione di rifiuti di un incarico di Direttore dell'esecuzione di un contratto.  
Il 3° comma dell’art. 111 del D.lgs 50/2016, prevede la nomina di un Direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture che è, di norma, il RUP, il quale deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. 
Il Direttore dell’esecuzione è comunque soggetto diverso dal RUP, nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
Al fine di evitare discrezionalità  sarebbe opportuno che in sede di approvazione del regolamento comunale di attuazione del D.lgs 50/2016 fossero fissati dei paletti per evitare interpretazioni opportunistiche.
Per quanto attiene alla nomina del Direttore dell’esecuzione ritengo che debba valere il principio secondo cui il soggetto prescelto debba essere interno all'amministrazione come del resto si evince dal contesto normativo, peraltro, nei casi in cui sia veramente giustificato un affidamento all'esterno con un rapporto libero professionale, è evidente che debba essere seguita una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi generali D.lgs 50/2016.
Al riguardo l’ANAC ha emanato delle Linee guida con le quali, dopo aver individuato il profilo di questa figura che, nei confronti dell’impresa rappresenta l’amministrazione committente la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l’impresa aggiudicatrice, dall’altro, del potere di ingerenza e di controllo dell’ amministrazione sull'esecuzione del contratto. 
La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. A tal fine è necessario che nel contratto sottoscritto tra le parti siano dettagliatamente riportate, tra l’altro, le condizioni migliorative offerte nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità di esecuzione del servizio e/o di consegna della fornitura. Devono, inoltre, essere indicati, in modo preciso, i controlli sulla regolarità e qualità della prestazione resa, le penali per eventuali inadempimenti, i casi di sospensione, risoluzione o recesso del contratto e quelli relativi ad eventuali premi o incentivi, precisando le modalità per l’irrogazione delle penali, per la sospensione, risoluzione o recesso del contratto o per la corresponsione dei premi. Nel contratto devono, inoltre, essere indicati i mezzi e le risorse messi eventualmente a disposizione da parte di un’impresa ausiliaria, allegando il relativo contratto di avvalimento, nonché l’intenzione di ricorrere al subappalto, specificando per quale parte dell’affidamento.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’esecuzione è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c..
In particolare le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
− la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
− l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi (con riferimento, ad esempio, ai contratti di efficientamento/risparmio energetico per edifici e illuminazione pubblica, ai contratti di gestione delle proprietà immobiliari);
− il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
− l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
− la soddisfazione del cliente/utente finale (per quei beni/servizi non strumentali – es. servizi alla persona e all’infanzia);
− il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
− il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
− il rispetto della normativa ambientale;
− il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’appaltatore.

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