lunedì 1 agosto 2016

I REDDITI TRATTI DALL' ATTIVITA' DI PROSTITUZIONE SONO ASSOGGETTATI ALLE TASSE


Sul sito Giustizia Tributaria è pubblicata una recentissima sentenza della commissione tributaria del Veneto n. 788/31 del 16 giugno scorso che ha confermato l'orientamento giurisprudenziale della 
Suprema Corte che, con la sentenza n. 20528/2010, aveva già affermato che i redditi tratti dall'attività di prostituzione vanno assoggettati all'imposta diretta. L'esercizio di tale attività, infatti, configura una prestazione di servizi retribuita (CGUE, C-268/99) i cui proventi risultano dunque soggetti ad IRPEF, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.Non soffre, dunque, eccezioni, anche quando i redditi da assoggettare a tassazione derivino da attività illecite civili, penali o amministrative, il principio secondo cui: quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, è onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari o il possesso di beni indicatori di reddito, non giustificabili sulla base delle sue dichiarazioni, non siano fiscalmente rilevanti (Cass. n. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008; n. l8111/2009; n. 9573/2007).
La sentenza integrale la trovate qui:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={D6FACF48-4520-420F-AAAE-6DB162D62809}

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