venerdì 21 agosto 2015

SABAUDIA: IL PAREGGIO DI BILANCIO

La LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243 reca Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. L'art. 3 di detta legge tratta del principio dell'equilibrio dei bilanci: Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sotto settori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1; b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1. E' evidente quindi che i Comuni devono approvare bilanci in pareggio; non si comprende quindi come mai alcuni comuni seguitino ad approvare bilanci di previsione che già all'inizio dell'anno si presentano sbilanciati. Pertanto i bilanci dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Il Consiglio comunale di Sabaudia ha approvato un bilancio che non è in pareggio e che secondo il Collegio dei revisori sarebbe molto più sbilanciato di quanto dichiarato nell'atto n. 23/2015.
Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della citata L. 243/2012 qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo. Certamente il legislatore non ha voluto dire che da ciò possa derivare un nuovo disavanzo....

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