sabato 9 giugno 2018

SULL'ETICHETTA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DEVE ESSERE INDICATO PER LEGGE IL PAESE D'ORIGINE

Il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI con DECRETO 7 maggio 2018  recante "Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti" ha modificato alcune norme per adeguarle a seguito dell'approvazione da parte dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (ScoPAAF), sezione «General Food Law», del 16 aprile 2018, della proposta di regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per l'applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme per l'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento laddove differente da quello dato per l'alimento.
Le modifiche sono le seguenti:
1. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». 2. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». 3. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione». 4. All'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro», sono aggiunte, dopo la parola «medesimi» le seguenti parole: «ovvero, se diversa, dalla loro data di applicazione».

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