La SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA PA della Corte dei conti con la delibera n. 8/2018 ha approvato la relazione in cui viene evidenziato che l’evoluzione del commercio elettronico ha avuto un forte impatto su tutti i principali settori dell’economia, imponendo un’ampia rimodulazione della normativa fiscale internazionale, dell’unione europea e nazionale, nonché orientando nuovi approcci operativi nell’interpretazione dei fenomeni.
La relazione, che rappresenta un primo approccio di questa Sezione alla tematica dei profili fiscali dell’e-commerce, ha messo in evidenza la riduttività della definizione generale di commercio elettronico, quale tipologia di transazioni volte allo scambio di beni o servizi attraverso una rete elettronica, rispetto al complesso processo determinato dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che hanno modificato e migliorato i processi produttivi, innovando l’economia in tutti i settori. Questa più ampia accezione di economia digitale, postula un’ampia rimodulazione della normativa fiscale, nonché, in sede di applicazione delle disposizioni vigenti, nuovi approcci operativi correlati alle specifiche connotazioni del fenomeno. In particolare, dall’attività svolta dal Dipartimento delle finanze, dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, sono emersi i seguenti profili, di rilievo fiscale: - la mobilità, correlata allo sviluppo tecnologico, consente di esercitare l’attività di impresa da remoto, ossia da luoghi diversi da quelli in cui consumatori e fornitori sono situati, senza ricorrere a infrastrutture fisiche complesse; la mobilità concerne anche gli utenti, che possono accedere a Internet attraverso dispositivi mobili indipendentemente dal luogo in cui si trovano; - le nuove tecnologie hanno notevolmente aumentato la capacità delle imprese che operano sulla rete di raccogliere ed elaborare i dati forniti dagli utenti (direttamente o tracciando i comportamenti sul web) al fine di migliorare i prodotti e servizi offerti, valorizzando sul piano economico i dati ottenuti; - lo sviluppo di modelli di impresa multi-sided, caratterizzati da gruppi di utenti che si interfacciano con altri gruppi attraverso piattaforme on line (c.d. sharing economy), le cui decisioni hanno significativi effetti reciproci di rilievo economico; - lo sviluppo di nuovi prodotti digitali e di nuovi mezzi per l’erogazione di servizi crea incertezze sulla corretta classificazione delle attività svolte nell’ambito dei nuovi modelli imprenditoriali; - il ricorso a strumenti di pagamento alternativi al contante necessari per le conclusioni delle transazioni a distanza, non sempre consente la tracciabilità delle relative operazioni. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato| Delib. n. 8/2018/G 122 Si tratta di caratteristiche specifiche dell’economia digitale che, pur favorendo gli scambi e le interazioni transfrontaliere, rendono più difficile collegare le attività che producono valore al mercato di consumo, incidendo sulla individuazione del luogo in cui i redditi vengono prodotti. È perciò posta in crisi l’applicabilità dei principi adottati dalla maggior parte degli Stati per la tassazione dei redditi transnazionali, ossia il world-wide taxation principle (per cui il contribuente è assoggettato a imposizione per tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, nello Stato di residenza) e il principle of source (in virtù del quale il soggetto non residente è assoggettato a imposizione in relazione al luogo in cui i redditi sono prodotti). La relazione ha confermato che le imprese digitali hanno la capacità di mantenere un certo livello di attività, a prescindere dalla presenza di una stabile organizzazione in un paese, intrattenendo relazioni con i consumatori e gli utenti attraverso siti web o altri strumenti digitali; anche quando tali imprese stabiliscono una stabile organizzazione in una giurisdizione, le opportunità offerte dalla tecnologia facilitano l’adozione di strutture idonee a minimizzarne la presenza tassabile in un paese, attraverso una allocazione delle funzioni, dei rischi e delle attività che non riflette la sostanza economica delle operazioni svolte. La globalità dei fenomeni oggetto di esame, postula che l’attività della nostra amministrazione finanziaria in questo ambito sia, in misura rilevante, caratterizzata dalla partecipazione ad iniziative in ambito internazionale. In particolare, l’Agenzia delle entrate partecipa attivamente a numerosi progetti avviati sia dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che dall’Unione europea; tra i progetti di maggiore rilevanza conclusi o in fase di esecuzione si ricorda il cosiddetto progetto Beps (Base erosion and profit shifting), finalizzato a contrastare, mediante la ricerca di un maggiore coordinamento e l’eliminazione delle asimmetrie tra i diversi regimi fiscali nazionali, le strategie di natura fiscale che le imprese pongono in essere per erodere la base imponibile. Il Dipartimento delle finanze ha, a sua volta, rappresentato che, per l’avanzamento dell’attività istruttoria delle direttive Ue, l’Italia ha partecipato ad una serie di incontri focalizzati sulle varie problematiche dell’e-commerce ed, in particolare, agli incontri dei gruppi di studio in materia, che hanno lo scopo di creare un ambiente di conoscenza condivisa tra esperti fiscali sulle tematiche dell’e-commerce, su cui si sono già tenuti a livello unionale, in anni recenti, altri lavori di approfondimento.
Qui il teto integrale della deliberaCORTE DEI CONTI DELIBERA 8/2018 SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO PA
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